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Federazione Nazionale Collegi Professionali
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Codice deontologico
del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
15 Marzo 2004
1 - Disposizioni generali
1.1 Il Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica (di seguito indicato con TSRM) è il
professionista sanitario che, all’interno del
percorso assistenziale, è responsabile nei
confronti della persona degli atti tecnici e
sanitari degli interventi radiologici aventi
finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.
1.2 Per poter esercitare la professione,
il TSRM, ovunque operante, deve essere iscritto
all’Albo del Collegio professionale competente
per territorio.
1.3 Le disposizioni del presente Codice si
applicano ad ogni Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica. Le norme deontologiche, in
quanto attengono a doveri generali di
comportamento, devono essere osservate dal
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in
qualsiasi ambito eserciti la propria
professione.
1.4 L'inosservanza dei precetti, degli
obblighi e dei divieti fissati dal presente
Codice Deontologico e ogni azione od omissione,
comunque disdicevoli al decoro o al corretto
esercizio della professione, sono punibili con
le sanzioni disciplinari previste dalla norma.
2 - Principi etici del Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica
2.1 Il TSRM pone la persona al centro di
tutte le attività sanitarie.
2.2 Il TSRM è al servizio della persona e,
nella sua autonomia professionale, valuta,
decide ed agisce al solo fine di tutelarne e
favorirne la salute attraverso la realizzazione
di interventi tecnici di radiologia a finalità
preventive, diagnostiche o terapiche. Il TSRM
contribuisce a prevenire e curare la malattia.
2.3 Il TSRM riconosce che la persona non è
destinataria passiva degli interventi sanitari
bensì soggetto titolare dei diritti inviolabili
dell'uomo, cui spetta un ruolo da protagonista
attivo e responsabile nella tutela e promozione
della propria salute. Il TSRM sostiene che la
persona ha diritto ad un accesso agevole a
strutture e servizi sanitari e a tal fine,
laddove ha facoltà d’intervento, fornisce il suo
contributo.
2.4 Il TSRM, ritenendosi soggetto attivo
nella determinazione della politica
professionale e sanitaria assume un
atteggiamento responsabile nell'attuazione del
diritto alla salute.
2.5 Il TSRM afferma l’impossibilità di
scindere i concetti di responsabilità e
autonomia, decisionale ed operativa. Pertanto,
il TSRM è responsabile delle decisioni assunte
autonomamente e degli atti compiuti in
autonomia.
2.6 Il TSRM valuta ed agisce tenendo conto
di età, sesso, razza, cultura, valori
ideologici, politici, religiosi e condizione
socioeconomica, senza che queste diventino causa
di discriminazione.
2.7 Ponendosi in ascolto nei confronti
della persona, il TSRM ne coglie sentimenti,
opinioni, difficoltà e dolori, oltre che il
significato che essa attribuisce all’intervento
radiologico. Con essa cerca d’instaurare una
relazione.
2.8 Il TSRM è consapevole che ogni
prestazione sanitaria ha come presupposto
il rapporto di fiducia che deve
essere instaurato tra operatore e persona.
Il rapporto di fiducia esige il rispetto della
persona, che, nell'attività del TSRM, si esprime
in particolare nel garantire la riservatezza
delle informazioni all’atto della raccolta dei
dati anamnestici, negli atteggiamenti assunti
durante l'esecuzione delle prestazioni, nel
preservare l’intimità dell'utente anche quando
le situazioni logistiche ne facilitino il
pregiudizio.
2.9 Il TSRM pone il principio di lealtà
alla base dei rapporti interpersonali.
2.10 Nell’esercizio della professione il
TSRM valuta ed agisce sulla base di evidenze
scientifiche. Il TSRM verifica costantemente le
proprie modalità operative e contribuisce alla
definizione e all’aggiornamento di linee guida,
protocolli o procedure oltre che dei manuali
della qualità.
Il TSRM che non agisce secondo quanto indicato
dalle più recenti evidenze scientifiche è
deontologicamente censurabile e disciplinarmente
perseguibile.
2.11 Il TSRM partecipa alla determinazione
della politica professionale e sanitaria. Nel
quotidiano, si adopera per il concreto
miglioramento della sua specifica realtà
lavorativa.
2.12 Il TSRM caratterizza il suo esercizio
professionale in modo da garantire l’erogazione
di prestazioni sanitarie alla persona ai massimi
livelli qualitativi. A tal fine, il TSRM
individua come strumenti appropriati la
formazione continua, la ricerca e il
miglioramento continuo della qualità in sanità.
2.13 Di fronte ai molteplici e crescenti
dilemmi etici posti da società, scienza e
tecnologia, tra le risposte proposte dai
possibili orientamenti di riferimento (etico,
religioso, scientifico, normativo,
professionale, culturale ed economico), il TSRM
sceglie quella che soddisfa dignità, libertà e
bisogni di salute della persona.
2.14 Il TSRM rifiuta l’accanimento
diagnostico e terapeutico in quanto lesivo della
dignità e della salute della persona.
Allorquando si verifichi, dopo averne data
segnalazione ed essersi confrontato con i
soggetti richiedenti o prescrittori, il TSRM può
ricorrere all’obiezione di coscienza.
2.15 Le relazioni che il TSRM instaura e
mantiene con familiari, cittadini e società,
colleghi, altre professioni sanitarie e non,
studenti dei Corsi di laurea, Istituzioni ed
Associazioni scientifiche, tecnologie e
industria sono finalizzate a tutelare e favorire
la salute della persona nonché prevenirne e
curarne la malattia.
3 - Rapporti con la persona
3.1 Ridurre la persona ad una patologia,
un numero od un segmento corporeo è lesivo della
sua dignità personale e sociale. Pertanto, il
TSRM si rivolge ad essa utilizzandone nome e
cognome personalizzando la dinamica relazionale.
Tale atteggiamento assume particolare rilievo
nei confronti dei soggetti di età pediatrica.
3.2 Il TSRM è al servizio della persona.
Con essa si impegna ad instaurare una relazione
tenendo in considerazione le variabili fisiche,
psichiche e sociali. A tal fine, il TSRM
attribuisce una particolare importanza
all’ascolto, attraverso il quale è possibile
raccogliere informazioni e dati utili alla
realizzazione di atti sanitari di qualità
appropriata.
3.3 Il TSRM deve sempre essere facilmente
riconoscibile, attraverso l’apposito
abbigliamento da lavoro (camice bianco), il
tesserino personale di riconoscimento ed
eventuali distintivi professionali.
3.4 Il TSRM contribuisce all’educazione
terapeutica necessaria a rendere la persona
capace di partecipare consapevolmente alle
decisioni che riguardano la sua salute. Per lo
stesso fine, il TSRM garantisce un’informazione
qualificata, obiettiva e completa, in particolar
modo sugli aspetti tecnologici e tecnici del
processo.
3.5 Il TSRM fornisce informazioni su
tecnologie, tecniche, aspetti
radioprotezionistici delle attività radiologiche
e, se adeguatamente preparato, su mezzi di
contrasto e radiofarmaci; per ciò che non è di
sua competenza, indicherà l’interlocutore più
qualificato a farlo.
3.6 Al fine di adottare la
procedura tecnica più appropriata e
garantire prestazioni professionali
di qualità, il
TSRM raccoglie
informazioni e dati attraverso un’attenta e
specifica attività anamnestica.
3.7 Il segreto professionale costituisce
garanzia del rapporto di fiducia. Il TSRM si fa
carico inoltre di informare coloro che
collaborano alle sue prestazioni, anche non a
titolo professionale, del dovere di mantenere il
segreto e vigila che vi si conformino.
3.8 Il TSRM tutela la privacy della
persona riservando particolare attenzione ai
dati sensibili. Si preoccupa altresì di tutelare
l’intimità dei soggetti a lui affidati.
3.9 Il TSRM è responsabile della
documentazione iconografica prodotta o
consegnatagli dalla persona. Sulla
documentazione iconografica prodotta la sua
responsabilità si estende a tutte le fasi del
processo: acquisizione, elaborazione, stampa ed
archiviazione. Al fine di rendere individuabili
con facilità e sicurezza gli autori delle
prestazioni radiologiche, il TSRM utilizza i più
sicuri sistemi di identificazione.
3.10 Il TSRM è consapevole che il consenso
ad una prestazione sanitaria è un diritto di
ogni cittadino costituzionalmente tutelato. Si
adopera pertanto a garantire che la persona,
debitamente informato, possa giungere ad
un'accettazione libera e consapevole della
prestazione propostagli. Ritiene contrario a
tale impostazione il ricorso puramente formale
alla sottoscrizione di moduli predisposti. Il
TSRM considera il consenso informato un atto di
concreta partecipazione alle attività sanitarie
e ne contrasta l’uso ai soli fini medico-legali.
3.11 In ordine alla sperimentazione il TSRM
è consapevole che questa non può essere eseguita
senza informazione e consenso della persona e
sufficienti garanzie di tutela della sua salute.
3.12 Il TSRM riserva particolare attenzione
alla tutela dei diritti dei minori.
4 - Rapporti con familiari, cittadini e società
4.1 Il TSRM recepisce le indicazioni della
persona sui soggetti ai quali fare riferimento
per il suo progetto di salute.
4.2 Il TSRM contribuisce ad educare i
familiari o altri soggetti a cui la persona è
affidata affinché collaborino al progetto di
salute, anche in relazione alle particolari
esigenze della tutela della salute dei familiari
stessi.
4.3 Il TSRM è a conoscenza che nel caso di
soggetto maggiorenne, in grado di intendere e
volere, i familiari non possono sostituirsi allo
stesso nell'espressione del consenso.
4.4 Attraverso le Istituzioni
professionali e le Associazioni scientifiche di
riferimento, il TSRM promuove progetti ed eventi
formativi ed informativi per la cittadinanza e
le altre figure professionali con l’obiettivo di
migliorarne la partecipazione consapevole alle
attività di tutela e promozione della salute
nonché di prevenzione e cura della malattia.
5 - Rapporti con i colleghi TSRM e le altre
professioni, sanitarie e non
5.1 Nei rapporti con i colleghi, il TSRM
opera nella convinzione che la finalità primaria
dell'impegno professionale è la tutela e la
promozione della salute delle persone
affidatele. Pertanto si preoccupa di garantire
la massima collaborazione e la possibilità di
utilizzare le rispettive conoscenze ed
esperienze. Ritiene quindi deontologicamente
censurabile ogni atteggiamento ispirato da
rivalità o protagonismo.
Negli ambienti di lavoro, il TSRM assume
comportamenti che favoriscano la creazione di un
clima sereno e collaborativo, riconoscendolo
come condizione favorente il raggiungimento
degli obiettivi di salute, relazionali,
professionali ed aziendali.
In caso di opinioni divergenti, su temi di
carattere professionale il TSRM, evitando di
manifestarle in presenza dell'utente, cercherà
il confronto con i colleghi sul terreno di un
corretto approfondimento scientifico.
5.2 Il TSRM, pur nella sua autonoma
responsabilità tecnico professionale, ritiene
essenziale ai fini del proprio servizio la
collaborazione con le altre professioni
sanitarie delle quali riconosce e rispetta le
specifiche competenze. Con esse collabora al
raggiungimento degli obiettivi di salute della
persona.
5.3 In caso di richiesta di prestazioni
che, sulla base della sua conoscenza tecnico
professionale e dopo approfondita valutazione,
tema possano risultare dannose per la salute
della persona, il TSRM è tenuto a manifestare il
proprio orientamento al medico radiologo. Nei
casi di palese richiesta incongrua egli ha
diritto di astenersi, assumendosene diretta
responsabilità.
5.4 Sul luogo di lavoro, il TSRM impronta
i rapporti professionali su comprensione e
collaborazione e rifiuta e contrasta ogni tipo
di violenza psicofisica nei confronti di
collaboratori di ogni grado o funzione. In caso
di constatata violenza psicofisica nei suoi
confronti o nei confronti di uno o più soggetti
a lui vicini, il TSRM è tenuto a darne immediata
e circostanziata segnalazione ai diretti
superiori, al Collegio professionale ed
eventualmente alle autorità competenti.
5.5 Qualora richiesto, dagli altri
professionisti o dalle situazioni, il TSRM
garantisce la sua consulenza professionale
condividendo quanto posseduto in termini di
conoscenze, capacità ed abilità relazionali.
6 - Rapporti con le Istituzioni e le
Associazioni scientifiche
6.1 Il TSRM, consapevole di essere
soggetto inserito in un contesto sanitario ampio
ed articolato, si pone in modo collaborativo nei
confronti dei soggetti, pubblici o privati, e
delle Istituzioni con le quali è chiamato ad
operare a tutela e beneficio degli interessi di
salute della persona.
6.2 Il TSRM promuove iniziative per
adeguare le norme vigenti ai bisogni di salute
della persona, finalizzate alla tutela della
salute, segnala all'autorità competente le
carenze organizzative ed i ritardi
nell'applicazione delle leggi, e collabora per
la loro sollecita e puntuale attuazione.
Il TSRM è titolare per norma costituzionale del
diritto di sciopero. Egli ha comunque il dovere
di garantire le prestazioni urgenti ed
indispensabili.
6.3 Se attraverso i percorsi interni
previsti dalla struttura presso la quale
esercita non ottiene chiarimenti o risoluzione
delle criticità, il TSRM è tenuto a segnalare al
Collegio professionale dei TSRM ogni
comportamento di collega ritenuto lesivo del
prestigio professionale, ogni tentativo di
imporgli comportamenti non conformi, ogni
prestazione di persona estranea alla professione
che si configuri come esercizio abusivo della
stessa. Anche in conformità ai compiti stabiliti
dalla legge il TSRM deve fare riferimento al
Collegio in caso di controversie con altri
colleghi.
Il TSRM partecipa attivamente alla vita del
Collegio professionale di riferimento per la
tutela della professione, lo sviluppo culturale
e sociale della categoria, affinché possa dare
il meglio di se stesso al servizio della persona
e della comunità.
6.4 Il TSRM è tenuto a farsi remunerare
per le prestazioni professionali effettuate, nel
rispetto dei valori minimi forniti dal Collegio
professionale attraverso il tariffario.
6.5 Allorquando previsto, il TSRM promuove
la propria attività professionale nel rispetto
della norma e in modo non ingannevole.
6.6 Il TSRM che per valide e comprovabili
motivazioni, su questioni professionali, si pone
in contrasto con soggetti e/o Istituzioni alle
quali è legato funzionalmente o gerarchicamente
è tenuto a darne informazione al Collegio
professionale competente e a richiederne
l’intervento.
6.7 Il TSRM sostiene le Associazioni
scientifiche di riferimento, nazionali ed
internazionali, e partecipa attivamente alle
loro attività apportando il proprio contributo
alla costante verifica delle modalità operative
ed alla produzione di nuove conoscenze.
7 - Rapporti con le tecnologie e l’industria
7.1 Il TSRM è il professionista sanitario
posizionato tra la persona sottoposta ad
interventi radiologici e le tecnologie
utilizzate per la loro realizzazione. Attraverso
la tecnologia il TSRM traduce il bisogno di
salute della persona in appropriati e
qualificati interventi radiologici, preventivi,
diagnostici o terapeutici.
7.2 Il TSRM è tenuto a conoscere
approfonditamente componenti e principi di
funzionamento delle tecnologie utilizzate.
7.3 Negli appositi organismi istituzionali
il TSRM è tenuto a fornire il suo parere
professionale sull'acquisto di apparecchiature o
materiali, nonché sulla loro efficacia ed
efficienza, ispirando le proprie scelte in
funzione della reale utilità delle tecnologie
senza condizionamenti politico-amministrativi ed
economici.
7.4 Il TSRM fa uso appropriato delle
tecnologie di diagnostica per immagini e
radioterapia a sua disposizione e, per ogni
singolo caso, adotta le tecniche che meglio
soddisfano le esigenze delle persone che a lui
si affidano, riconoscendo particolare attenzione
agli aspetti radioprotezionistici e ai controlli
di qualità.
7.5 Il TSRM intrattiene rapporti con
l’industria ispirandoli ai principi di lealtà,
trasparenza e confronto professionale,
finalizzandoli esclusivamente al miglioramento
continuo delle attività radiologiche.
8 - Rapporti con gli studenti dei Corsi di
Laurea
8.1 Il TSRM partecipa direttamente alle
attività formative dei rispettivi Corsi di
Laurea. E’ responsabile degli insegnamenti
tecnologici e tecnici nonché degli aspetti
storici, sociali, etici e deontologici della
professione. Il TSRM contribuisce alla
formazione degli studenti anche attraverso un
apposita attività tutoriale, di addestramento
pratico ed editoriale.
8.2 Per il TSRM gli studenti rappresentano
il futuro della professione. Li accoglie e ad
essi dedica tempo ed attenzione garantendogli la
trasmissione di conoscenze, competenze ed
abilità professionali. Il TSRM è responsabile
degli atti compiuti dagli studenti a lui
affidati.
9 - Osservatorio permanente
La Federazione nazionale dei Collegi
professionali TSRM costituisce un Osservatorio
permanente, rappresentativo delle diverse anime
della professione, con il compito di verificare
nel tempo l'adeguatezza di quanto previsto dal
presente Codice deontologico alla realtà
culturale, sociale e sanitaria del momento.
Allorquando l’Osservatorio lo ritenesse
necessario, elaborerà apposite proposte di
integrazione e/o revisione da sottoporre al
Consiglio nazionale.
10 - Norma finale
In caso di dubbi interpretativi o assenza
d’indicazioni, il TSRM individua gli
atteggiamenti da assumere rifacendosi alla
propria coscienza ed ai principi etici
richiamati dal presente Codice deontologico.
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